I LIMITI IMPOSTI DALL’ART. 4
DELLO STATUTO DEI LAVORATORI
AL POTERE DI VIGILANZA
DELL’IMPRENDITORE
a cura di: SANDRO GALANTINI
 
Finito di stampare
nel mese di giugno 1995
dalla Demian Edizioni
corso de Michetti, 11 - 64100 Teramo

 

SANDRO GALANTINI, è nato a Senigallia (AN) il 21 giugno 1964; risiede a  Giulianova (TE) Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Urbino e il diploma della Scuola di Applicazione Forense presso l’Università di Teramo.
Sandro Galantini
 
SANDRO GALANTINI
 
I LIMITI IMPOSTI DALL’ART. 4
DELLO STATUTO DEI LAVORATORI
AL POTERE DI VIGILANZA
DELL’IMPRENDITORE
 
PREMESSA
 
All’imprenditore, quale capo dell’organizzazione d’impresa (art. 2086 c.c.), è riconosciuta, in modo pressoché pacifico, la titolarità di una serie di poteri. Tra questi, meritano particolare attenzione la vigilanza ed il controllo sull’attività lavorativa, da considerare legittimi atteso che il lavoratore dipendente, ai sensi dell’ari. 2104 c. c., è tenuto, nell’adempiere, non solo a « usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quella superiore della produzione nazionale» (comma 1) ma altresì ad «osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende » (comma 2). Ne discende che la vigilanza sull’attività di lavoro rappresenta un « dato ineliminabile nell’organizzazione del lavoro stesso»[1], in quanto al datore di lavoro deve certamente ritenersi consentito di controllare che il lavoratore esegua correttamente, nell’ambito della collaborazione caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato, la prestazione dovuta[2], anche se è stato da taluni ritenuto fuorviante equiparare in toto detto controllo alla «corrispondente facoltà spettante ad ogni creditore in ogni rapporto obbligatorio»[3]. Il rilievo si fonda sulla condivisibile argomentazione, secondo la quale il « potere di vigilanza»[4] si atteggerebbe diversamente, acquistando connotati particolari, attesa l’inerenza della prestazione all’impresa o, più in generale, ad una organizzazione e la «conseguente necessità che la prestazione risulti conformata alle “disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro” impartite in via generale dal datore di lavoro»[5] esso, pertanto, viene, a configurarsi come uno strumento indispensabile - la cui ammissibilità è insita nello schema di Lavoro subordinato[6] - non solo per valutare e coordinare l’attività lavorativa, ma anche per consentire l’eventuale esercizio del potere disciplinare, che « del potere direttivo costituisce il naturale corollario»[7].
Per quanto peculiare, o forse proprio per questo motivo, il potere di controllo è stato sottoposto, analogamente agli altri compresi nell‘«area di potere»[8] dell’imprenditore, ad incisive limitazioni, tali, è stato sostenuto[9], da depotenziare l’autorità del datore in quanto «capo dell’organizzazione d’impresa e in quanto fornito dei corrispondenti poteri».
Si è già detto come appaia fuor di dubbio l’ammissibilità di controlli da parte del datore sull’attività del lavoratore subordinato: l’assoggettamento a controllo come la subordinazione, invero, non sono lesivi della dignità dell’individuo, perché « coessenziali all’attività svolta »[10], un’attività che viene prestata per il perseguimento di fini estranei al lavoratore e che deve inquadrarsi in un’organizzazione da altri approntata. Tuttavia, la non ipotetica, ma anzi realistica, possibilità che il potere di investigazione del datore di lavoro giunga ad erodere, fino ad annullarli, i «margini di riservatezza nella vita “aziendale” del lavoratore»[11], ha sollecitato il legislatore del ‘70 ad intervenire al fine di precludere controlli lesivi della dignità e della riservatezza del lavoratore. Tra i controlli che, per le modalità del loro esercizio, sono suscettibili di determinare una lesione della dignità del lavoratore o di sottoporlo a condizionamenti eccessivi « durante il lavoro come durante le soste »[12], la legge nr. 300/1970 («Statuto dei Lavoratori») al suo art. 4 vieta quelli che si avvalgono di «impianti audiovisivi e di altre apparecchiature» tali da consentire l’effettuazione di controlli «a distanza dell’attività dei lavoratori» (comma 1). Lungi dall’escludere qualsiasi controllo sull’attività lavorativa, l’art. 4 ha voluto impedire, e quindi eliminare, un tipo di controllo ritenuto lesivo della dignità e della riservatezza del dipendente[13]: trattasi, pertanto, di un divieto assoluto. Viceversa, il divieto è relativo, e quindi a certe condizioni superabile, quando gli impianti e le apparecchiature siano installati per soddisfare, come si legge nel comma 2 dell’articolo in parola, «esigenze organizzative e produttive» o comunque connesse alla «sicurezza del lavoro», anche se dal loro utilizzo possa derivare «la possibilità del controllo a distanza del l’attività dei lavoratori».
E’ palese come la norma in oggetto ponga delicate questioni relative alla esatta individuazione di quelle apparecchiature o impianti il cui uso sia vietato o, al contrario, consentito, stante l’introduzione nelle aziende, con speciale rilevanza negli ultimi anni, delle nuove tecnologie, tali da sottoporre l’attività lavorativa ad un continuo controllo «proprio attraverso i dati che la mattina è in grado di memorizzare»[14]. Questioni emerse in tempi a noi vicini e che «non hanno trovato soluzione né a livello legislativo né a livello contrattuale, anche se sono sempre più all’attenzione degli studiosi»[15]. Questo rinnovato e vivace interesse, innescato da alcune recenti vicende giurisprudenziali, intorno al tema dei limiti al potere di controllo - fino a qualche tempo addietro affatto marginale nel dibattito giuslavorativo -, ha originato in dottrina nuovi indirizzi e interpretazioni, suscettibili di ulteriori arricchimenti posta l’alta potenzialità diffusiva dell’utilizzazione degli elaboratori elettronici. Il lavoro che si propone, tenterà, nell’affrontare il problema de quo, di riordinare i contributi della dottrina che si sono avuti sino oggi sul tema dei controlli a distanza dell’attività dei lavoratori, ovviamente senza alcuna pretesa di esaustività, ponendo l’attenzione, in particolare, sulle soluzioni spesso non univoche date sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza di merito.

NOTE
[1] CATAUDELLA, Comm. Prosperetti, Milano, 1975, 78; analogamente Pera, in ASSANTI-PERA, Comm. Stat. diritti dei lavoratori, Padova, 1972, 25.
[2] COSI' CESTER-SUPPIEJ, Lavoro subordinato (contratto e lavoro), Noviss. Dig. It., IV, 769; AMOROSO-DI CERBO, commentario Stat. dei lavoratori, Milano, 1992, 24.
[3] In questo senso CESTER-SUPPIEJ, Ibid.
[4] Il termine è di PERA, Diritto del lavoro, Padova, 1984, 55O.
[5] CESTER-SUPPIEJ, ibid.
[6] GRANDI-PERA, Comm. breve Stat. dei lavoratori, Padova, 1985, 9.
[7] In questo senso CATAUDELLA, Comm. Prosperetti, cit., 78.
[8] Di «area di potere- parlano CESTER-SUPPIEJ, ibid., 769.
[9] ID., ibid., 769-770.
[10] CATAUDELLA, ibid., 78, nota 2.
[11] In questo senso ROMAGNOLI, Commentario Scialoja-Branca, Roma, 1979, 18.
[12] ID., ibid., 19.
[13] GRANDI-PERA, Comm. breve dei lavoratori, cit., 9.
[14] GHERA, Diritto del lavoro, Bari, 2^ ediz., 1991, 140.
[15] ID., ibid., ivi.