
I
LIMITI IMPOSTI DALL’ART. 4
DELLO STATUTO DEI LAVORATORI
AL
POTERE DI VIGILANZA
DELL’IMPRENDITORE
- a cura di:
SANDRO GALANTINI
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- Finito di stampare
- nel mese di giugno
1995
- dalla Demian
Edizioni
- corso de Michetti,
11 - 64100 Teramo
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- Sandro Galantini
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SANDRO GALANTINI
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I
LIMITI IMPOSTI DALL’ART. 4
-
DELLO STATUTO DEI LAVORATORI
-
AL
POTERE DI VIGILANZA
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DELL’IMPRENDITORE
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-
PREMESSA
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All’imprenditore, quale capo dell’organizzazione d’impresa (art. 2086
c.c.), è riconosciuta, in modo pressoché pacifico, la titolarità di una
serie di poteri. Tra questi, meritano particolare attenzione la
vigilanza ed il controllo sull’attività lavorativa, da considerare
legittimi atteso che il lavoratore dipendente, ai sensi dell’ari. 2104
c. c., è tenuto, nell’adempiere, non solo a « usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse
dell’impresa e da quella superiore della produzione nazionale» (comma 1)
ma altresì ad «osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la
disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di
questo dai quali gerarchicamente dipende » (comma 2). Ne discende che la
vigilanza sull’attività di lavoro rappresenta un « dato ineliminabile
nell’organizzazione del lavoro stesso»,
in quanto al datore di lavoro deve certamente ritenersi consentito di
controllare che il lavoratore esegua correttamente, nell’ambito della
collaborazione caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato, la
prestazione dovuta,
anche se è stato da taluni ritenuto fuorviante equiparare in toto
detto controllo alla «corrispondente facoltà spettante ad ogni creditore
in ogni rapporto obbligatorio».
Il rilievo si fonda sulla condivisibile argomentazione, secondo la quale
il « potere di vigilanza»
si atteggerebbe diversamente, acquistando connotati particolari, attesa
l’inerenza della prestazione all’impresa o, più in generale, ad una
organizzazione e la «conseguente necessità che la prestazione risulti
conformata alle “disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del
lavoro” impartite in via generale dal datore di lavoro»
esso, pertanto, viene, a configurarsi come uno strumento indispensabile
- la cui ammissibilità è insita nello schema di Lavoro subordinato
- non solo per valutare e coordinare l’attività lavorativa, ma anche per
consentire l’eventuale esercizio del potere disciplinare, che « del
potere direttivo costituisce il naturale corollario».
-
Per
quanto peculiare, o forse proprio per questo motivo, il potere di
controllo è stato sottoposto, analogamente agli altri compresi
nell‘«area di potere»
dell’imprenditore, ad incisive limitazioni, tali, è stato sostenuto,
da depotenziare l’autorità del datore in quanto «capo
dell’organizzazione d’impresa e in quanto fornito dei corrispondenti
poteri».
-
Si è
già detto come appaia fuor di dubbio l’ammissibilità di controlli da
parte del datore sull’attività del lavoratore subordinato:
l’assoggettamento a controllo come la subordinazione, invero, non sono
lesivi della dignità dell’individuo, perché « coessenziali all’attività
svolta »,
un’attività che viene prestata per il perseguimento di fini estranei al
lavoratore e che deve inquadrarsi in un’organizzazione da altri
approntata. Tuttavia, la non ipotetica, ma anzi realistica, possibilità
che il potere di investigazione del datore di lavoro giunga ad erodere,
fino ad annullarli, i «margini di riservatezza nella vita “aziendale”
del lavoratore»,
ha sollecitato il legislatore del ‘70 ad intervenire al fine di
precludere controlli lesivi della dignità e della riservatezza del
lavoratore. Tra i controlli che, per le modalità del loro esercizio,
sono suscettibili di determinare una lesione della dignità del
lavoratore o di sottoporlo a condizionamenti eccessivi « durante il
lavoro come durante le soste »,
la legge nr. 300/1970 («Statuto dei Lavoratori») al suo art. 4 vieta
quelli che si avvalgono di «impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature» tali da consentire l’effettuazione di controlli
«a distanza dell’attività dei lavoratori» (comma 1). Lungi
dall’escludere qualsiasi controllo sull’attività lavorativa, l’art. 4 ha
voluto impedire, e quindi eliminare, un tipo di controllo ritenuto
lesivo della dignità e della riservatezza del dipendente:
trattasi, pertanto, di un divieto assoluto. Viceversa, il divieto è
relativo, e quindi a certe condizioni superabile, quando gli impianti e
le apparecchiature siano installati per soddisfare, come si legge nel
comma 2 dell’articolo in parola, «esigenze organizzative e produttive» o
comunque connesse alla «sicurezza del lavoro», anche se dal loro
utilizzo possa derivare «la possibilità del controllo a distanza del
l’attività dei lavoratori».
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E’
palese come la norma in oggetto ponga delicate questioni relative alla
esatta individuazione di quelle apparecchiature o impianti il cui uso
sia vietato o, al contrario, consentito, stante l’introduzione nelle
aziende, con speciale rilevanza negli ultimi anni, delle nuove
tecnologie, tali da sottoporre l’attività lavorativa ad un continuo
controllo «proprio attraverso i dati che la mattina è in grado di
memorizzare».
Questioni emerse in tempi a noi vicini e che «non hanno trovato
soluzione né a livello legislativo né a livello contrattuale, anche se
sono sempre più all’attenzione degli studiosi».
Questo rinnovato e vivace interesse, innescato da alcune recenti vicende
giurisprudenziali, intorno al tema dei limiti al potere di controllo -
fino a qualche tempo addietro affatto marginale nel dibattito
giuslavorativo -, ha originato in dottrina nuovi indirizzi e
interpretazioni, suscettibili di ulteriori arricchimenti posta l’alta
potenzialità diffusiva dell’utilizzazione degli elaboratori elettronici.
Il lavoro che si propone, tenterà, nell’affrontare il problema de
quo, di riordinare i contributi della dottrina che si sono avuti
sino oggi sul tema dei controlli a distanza dell’attività dei
lavoratori, ovviamente senza alcuna pretesa di esaustività, ponendo
l’attenzione, in particolare, sulle soluzioni spesso non univoche date
sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza di merito.
NOTE
-
CATAUDELLA, Comm. Prosperetti, Milano,
1975, 78; analogamente Pera, in ASSANTI-PERA, Comm.
Stat. diritti dei lavoratori, Padova, 1972, 25.
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COSI' CESTER-SUPPIEJ, Lavoro subordinato
(contratto e lavoro), Noviss. Dig. It., IV, 769; AMOROSO-DI
CERBO, commentario Stat. dei lavoratori, Milano, 1992,
24.
-
In questo senso CESTER-SUPPIEJ,
Ibid.
-
Il termine è di PERA, Diritto del lavoro,
Padova, 1984, 55O.
-
GRANDI-PERA, Comm. breve Stat. dei
lavoratori, Padova, 1985, 9.
-
In questo senso CATAUDELLA, Comm. Prosperetti,
cit., 78.
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Di «area di potere- parlano CESTER-SUPPIEJ,
ibid., 769.
-
CATAUDELLA, ibid., 78, nota 2.
-
In questo senso ROMAGNOLI, Commentario
Scialoja-Branca, Roma, 1979, 18.
-
GRANDI-PERA, Comm. breve dei
lavoratori, cit., 9.
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GHERA, Diritto del lavoro, Bari, 2^
ediz., 1991, 140.
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